Art. 19.
(Disciplina e modifiche di norme).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, di armonizzazione della normativa vigente in materia penitenziaria e di polizia penitenziaria in conformità ai princìpi e criteri direttivi desumibili dalla presente legge.
      2. Nel periodo intercorrente fra la data di entrata in vigore della presente legge e la data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, si applicano, per quanto non disciplinato dalla presente legge e compatibile con la medesima legge, le disposizioni vigenti in materia, tenuto conto delle modificazioni apportate ai sensi dei commi 3 e seguenti.

 

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      3. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 4-bis, comma 2, le parole: «può essere chiamato a partecipare il direttore» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere chiamati a partecipare il direttore e il comandante del reparto»;

          b) all'articolo 16, secondo comma, dopo le parole: «dal direttore,» sono inserite le seguenti: «dal comandante del reparto»;

          c) all'articolo 41 sono apportate le seguenti modificazioni:

              1) il secondo comma è sostituito dai seguenti:

      «Il personale che, per qualsiasi motivo, abbia fatto uso della forza fisica nei confronti dei detenuti o degli internati, deve immediatamente riferirne al comandante del reparto il quale dispone, senza indugio, gli accertamenti medici necessari e procede al compimento delle indagini del caso.
      Acquisita la notizia di cui al secondo comma, il comandante del reparto informa immediatamente il direttore dell'istituto di ogni circostanza ritenuta di interesse per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza del medesimo istituto»;

              2) il quarto comma è sostituito dai seguenti:

      «Gli agenti in servizio nell'interno degli istituti non possono portare armi se non nei casi eccezionali in cui ciò sia autorizzato dal direttore dell'istituto, acquisito il parere del comandante del reparto.
      Nei casi previsti dal quinto comma, il comandante del reparto, acquisita l'autorizzazione all'uso delle armi, determina le modalità operative dell'intervento e l'uso dell'equipaggiamento ritenuto più idoneo»;

          d) all'articolo 42-bis, comma 5, le parole: «dalla direzione penitenziaria competente, le quali» sono sostituite dalle seguenti: «dal comando del reparto competente, i quali».

 

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      4. All'articolo 18, comma 6, dalla legge 15 dicembre 1990, n. 395, le parole: «ha l'obbligo di alloggiare nell'alloggio di servizio» sono sostituite dalle seguenti: «occupa, a domanda, l'alloggio di servizio».
      5. Al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 46, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

              1) alla lettera a), le parole: «direttore della divisione da cui dipende» sono sostituite dalle seguenti: «funzionario del Corpo di polizia penitenziaria dal quale dipende» e le parole: «direttore della direzione o ufficio centrale presso il quale presta servizio» sono sostituite dalle seguenti: «dirigente del citato Corpo da cui dipende»;

              2) alla lettera b), le parole: «direttore della divisione presso la quale il personale in transito presta servizio» sono sostituite dalle seguenti: «dirigente del Corpo di polizia penitenziaria da cui il personale interessato dipende»;

          b) all'articolo 47, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

              1) alla lettera a), le parole: «primo dirigente» sono sostituite dalle seguenti: «funzionario del Corpo» e le parole: «dal provveditore regionale o dal direttore della scuola o del servizio» sono sostituite dalle seguenti: «dal comandante regionale»;

              2) alla lettera b), le parole: «dal primo dirigente o, in assenza del primo dirigente, dal direttore della divisione» sono sostituite dalle seguenti: «dal comandante regionale»;

          c) all'articolo 48 sono apportate le seguenti modificazioni:

              1) alla lettera a), le parole: «direttore dell'istituto» sono sostituite dalle seguenti: «comandante del reparto»;

              2) alla lettera b), le parole: «direttore dell'istituto» sono sostituite dalle seguenti: «comandante regionale»;

 

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          d) all'articolo 48-bis, comma 1, lettera a), le parole: «direttore dell'istituto» sono sostituite dalle seguenti: «comandante regionale» e le parole: «provveditore regionale» sono sostituite dalle seguenti: «comandante generale del Corpo di polizia penitenziaria».

      6. Al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 2, comma 2, le parole: «direttore dell'ufficio» sono sostituite dalle seguenti: «comandante del reparto»;

          b) all'articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni:

              1) al comma 1:

                  1.1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

          «a) dal Comandante generale del Corpo di polizia penitenziaria, che lo convoca e lo presiede»;

                  1.2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

          «b) da due funzionari appartenenti al ruolo direttivo del Corpo di polizia penitenziaria»;

              2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

      «2. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario direttivo del Corpo di polizia penitenziaria»;

              3) al comma 4:

                  2.1) alla lettera a), le parole: «un funzionario dell'Amministrazione penitenziaria di qualifica non inferiore a primo dirigente» sono sostituite dalle seguenti: «il comandante regionale»;

                  2.2) alla lettera b), le parole: «due funzionari dell'Amministrazione penitenziaria inquadrati nella IX qualifica funzionale» sono sostituite dalle seguenti: «due funzionari appartenenti al ruolo direttivo del Corpo di polizia penitenziaria»;

 

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              4) il comma 5 è sostituito dal seguente:

      «5. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente al ruolo ispettivo del Corpo di polizia penitenziaria».

      7. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1992, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 5, comma 2, le parole: «L'autorità dirigente» sono sostituite dalle seguenti: «Il dirigente o funzionario del Corpo da quale dipende»;

          b) all'articolo 9, comma 3, le parole: «l'autorità dirigente» sono sostituite dalle seguenti: «il dirigente o funzionario del Corpo dal quale dipende».

      8. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 16, comma 2, le parole: «Il direttore dell'istituto« sono sostituite dalle seguenti: «Il comandante del reparto»;

          b) all'articolo 20, comma 1, dopo le parole: «istituti di istruzione,» sono inserite le seguenti: «nonché i dirigenti o funzionari del Corpo responsabili del servizio»;

          c) all'articolo 22, comma 1, le parole: «sentito, ove possibile, il» sono sostituite dalle seguenti: «su proposta del comandante del reparto»;

          d) all'articolo 27, comma 2, le parole: «sentito il» sono sostituite dalle seguenti: «su proposta del»;

          e) all'articolo 29, comma 1, le parole: «emanati dal direttore, acquisito il parere del comandante di reparto» sono sostituite dalla seguenti: «emanati dal comandante del reparto. Gli ordini di servizio che interessano materie di competenza anche di altre aree sono vistati dall'autorità dirigente»;

 

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          f) all'articolo 30, comma 2, le parole: «predisposto dal comandante del reparto, approvato dal direttore» sono sostituite dalle seguenti: «predisposto dai coordinatori delle unità operative, approvato dal comandante del reparto e vistato dal direttore»;

          g) all'articolo 31 sono apportate le seguenti modificazioni:

              1) ai commi 2, 3, 4, 5, alinea, 6, alinea, 7, e alla rubrica, la parola: «comandante» è sostituita dalle seguenti: «coordinatore delle unità operative»;

              2) al comma 2, le parole: «direttore dell'istituto» sono sostituite dalle seguenti: «comandante del reparto»;

              3) ai commi 3, 4, 5, lettera a), 6, alinea, e 7, la parola: «direttore» è sostituita dalle seguenti: «comandante del reparto»;

          h) all'articolo 32, comma 1, la parola: «direttore» è sostituita dalle seguenti: «dello stesso comandante del reparto»;

          i) all'articolo 33, comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

              1) le parole: «direttore dell'istituto o servizio penitenziario, scuola o istituto di istruzione» sono sostituite dalle seguenti: «comandante del reparto»;

              2) la parola: «direttore» è sostituita dalle seguenti: «comandante del reparto»;

          l) all'articolo 51, comma 1, le parole: «sono espletati dal» sono sostituite dalle seguenti: «sono espletati dai comandi nucleo operativo del»;

          m) all'articolo 53 sono apportate le seguenti modificazioni:

              1) al comma 1, le parole: «provveditore regionale dell'Amministrazione penitenziaria» sono sostituite dalle seguenti: «comandante regionale del Corpo»;

              2) ai commi 1, 2 e 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «- Direzione

 

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generale del Corpo di polizia penitenziaria»;

              3) ai commi 2 e 3, la parola: «provveditore» è sostituita dalla seguente: «comandante»;

              4) al comma 4, le parole: «direttori degli istituti o servizi penintenziari» sono sostituiti dalle seguenti: «comandanti dei reparti»;

          n) all'articolo 55, sono apportate le seguenti modificazioni:

              1) ai commi 2 e 4, alinea, le parole: «direttore dell'istituto penitenziario» sono sostituite dalle seguenti: «comandante della base navale»;

              2) al comma 4, lettera d), numero 3), le parole: «direttore dell'istituto» sono sostituite dalle seguenti: «comandante della base navale»;

          o) all'articolo 57, comma 2, le parole: «direttore dell'istituto penitenziario» sono sostituite dalle seguenti: «comandante della base navale»;

          p) all'articolo 71 sono apportate le seguenti modificazioni:

              1) al comma 1, le parole: «dall'autorità che lo ha disposto» sono sostituite dalle seguenti: «dal dirigente o funzionario del Corpo di polizia penitenziaria responsabile del servizio»;

              2) al comma 2, le parole: «all'autorità», sono sostituite dalle seguenti: « al dirigente o funzionario del Corpo di polizia penitenziaria»;

              3) al comma 3, settimo capoverso, le parole: «l'autorità» sono sostituite dalle seguenti: «il dirigente o funzionario del Corpo di polizia penitenziaria»;

          q) all'articolo 82, comma 1, le parole: «direttore dell'istituto o servizio penitenziario, scuola o istituto di istruzione» sono sostituite dalle seguenti: «dirigente o funzionario del Corpo di polizia penitenziaria responsabile del servizio».

 

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      9. Al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 9 sono apportate le seguenti modificazioni:

              1) ai commi 1, 2, 4 e 5, le parole: «vice commissari penitenziari» sono sostituite dalle seguenti: «commissari capi penitenziari»;

              2) al comma 2, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi»;

              3) alla rubrica, le parole: «vice commissario penitenziario» sono sostituite dalle seguenti: «commissario capo penitenziario»;

          b) all'articolo 14, comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fermo restando che la decorrenza della nuova qualifica ha inizio dal giorno successivo a quella di maturazione dell'anzianità prevista»;

          c) all'articolo 17, comma 1, le parole: «direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria» sono sostituite dalle seguenti: «Comandante generale del Corpo».

      10. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 74, commi 5, 6 e 7, la parola: «direttore» è sostituita dalle seguenti: «Comandante del reparto»;

          b) all'articolo 78, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

      «1-bis. Qualora si renda necessario prevenire il compimento di atti ritenuti lesivi dell'ordine e della sicurezza dell'istituto o costituenti reato, il comandante del reparto può, in attesa dell'adozione di eventuali provvedimenti disciplinari, disporre che l'autore, o gli autori, di tali comportamenti siano isolati dal resto della popolazione detenuta».

 

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